Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura penale canonica
Sommario: 1. Premessa - 2. L’accentramento ecclesiale della triplice potestà di governo - legislativa, amministrativa e giudiziale - nella persona del Vescovo diocesano e del Romano Pontefice - 3. La discrezionalità quale elemento tipico della potestà amministrativa - 4. I lavori del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi per la riforma del diritto sostantivo e procedurale amministrativo penale del “Codex Iuris Canonici” del 1983 - 5. L’equiparazione fra il “giusto processo” e il “processo giudiziale” è assoluta nella Chiesa? Sui “Principi” del 1967 per la riforma del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e l’attuale annunciata riforma del diritto penale sostantivo e processuale - 6. Il diritto di difesa come mezzo per conoscere la verità e rendere giustizia: la conoscenza dell’accusa e delle prove contrarie, la possibilità di contrastarle con l’aiuto di un avvocato e l’obbligo di colui che decide di motivare il proprio provvedimento - 7. L’identità sostanziale fra colui che promuove l’azione penale e colui che decide la causa in prima istanza nella procedura penale canonica e il rispetto del diritto di difesa delle vittime, della comunità e dell’accusato. Sul Promotore di giustizia - 8. La conoscenza dei parametri del provvedimento giusto da parte di colui che deve decidere una causa e la necessità della certezza morale per la decisione di condanna in via amministrativa - 9. La frequente precaria stabilità dell’ufficio di giudice e la possibilità della delega “ad casum” come manifestazione dell’“amministrativizzazione” del sistema - 10. Il diritto al doppio grado di giurisdizione e la tutela della terzietà dell’organo predisposto per l’ultima istanza del ricorso amministrativo condizioni del giusto processo penale extragiudiziale (il Rescritto “ex audientia Sanctissimi” del 3 novembre 2014) - 11. Appendice. Cenni sull’iter di una causa sui “delicta graviora” riservati alla CDF. Verso un rafforzamento dell’indipendenza della “Feria IV” nei confronti del Congresso - 11.1. Sulla (innovativa) competenza assoluta della CDF per decidere i “delicta graviora” in “prima istanza” giudiziale e amministrativa - 11.2. Sul momento e sull’oggetto dell’obbligo dell’Autorità locale d’informare la CDF e sulle diverse possibili risposte del Dicastero - 11.3. I membri del Congresso della CDF - 11.4. I provvedimenti del Congresso sull’indagine previa dell’Autorità locale e la decisione dell’“Incaricato” del Congresso sul merito della causa - 11.5. L’iter nel processo giudiziale - 11.6. L’iter nella procedura extragiudiziale - 11.7. La competenza della “Feria IV” secondo la giurisprudenza della CDF precedente il Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014 - 11.8. Il nuovo Collegio, all’interno della CDF, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i “delicta graviora” creato con un Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014 - 11.9. Sulla competenza in via amministrativa del nuovo “Collegio” - 11.10. Sulla competenza in via giudiziale del nuovo “Collegio” - 12. Conclusioni.
The just process and the “administrativation” of the penal canonical procedure
ABSTRACT: The threefold power of governance proper to Diocesan Bishops and the Pope: legislative, judicial and administrative. Problems proposed and possible solutions. Common and distinctive elements of a just administrative and judicial procedure. Moral certitude as the prerequisite for every punitive decision. The right of access to a twofold level of jurisdiction in causes related to the common good. The impartiality of the deciding authority with respect to the parties and the authors of the challenged decisions. Equality between public and private parties. The right to know and to contradict the evidence. The “judicialization” of administrative power and the “administrativization” of judicial power. From the “matrimonialization” to the “penalization” of canonical procedure. The complexity of the equitable use of the supreme power of the Pope. From the right of a pontifical organ to call to itself a cause in first instance (judicial or aministrative) ad casum to the legislative centralization of such a competence in favor of the Roman Dicasteries, such that the Diocesan Bishop and his Tribunal are competent only when they receive such competence ad casum? The new deliberative College internal to the “Feria IV” of the Congregation for the Doctrine of the Faith
The author
Professore ordinario di diritto processuale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Roma
Notes
Il contributo, non sottoposto a valutazione, riproduce con qualche aggiornamento il testo della relazione tenuta (con il titolo The requirement of the right to a fair process and the “admistrativation” of the penal canonical procedure) in occasione del XV Congresso Internazionale di Diritto canonico sul tema Crime and Punishment. Nature, Problems, and Perspectives of Canonical Penal Law and Its Relation to Civil Law, organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e dalla School of Canon Law di The Catholic University of America e cosponsorizzato dalla Conferenza Episcopale degli USA (Washington, D.C., 17-21 settembre 2014). Della relazione, destinata alla pubblicazione negli Atti, si mantiene eccezionalmente il rispetto dei criteri editoriali per essi previsti, con limitati adattamenti del formato e del carattere di stampa. I §§ 10 e 11 sono stati scritti per gli Studi in onore del Prof. Helmuth Pree: Elmar Güthoff und Stephan Haering (Herausgegeben von), “Ius quia iustum”. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag (Berlin: Duncker & Humblot, 2015) 863-883 (cfr. Ius Ecclesiae 27 [2015] 192-213). Difatti era necessario aggiungere al testo preparato per il Congresso di Washington alcune considerazioni riguardo a: Segretario di Stato, “Rescriptum «ex audientia Sanctissimi» sulla istituzione di un Collegio, all’interno della Congregazione per la Dottrina della Fede, per l’esame dei ricorsi di ecclesiastici per i «delicta graviora»”, 3 novembre 2014, AAS 106 (2014) 885-886, in seguito citato: Rescritto “ex audientia Sanctissimi”, 3 novembre 2014. Tali §§ 10 e 11 aggiornano alla data del 28 marzo 2019 le considerazioni dei precedenti §§ 1-9, con la citazione aggiunta del Regolamento dello Speciale Collegio Giudicante istituito per l’esame dei ricorsi alla Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, 12 maggio 2015, in Periodica 105 (2016) 366-367 (vide infra nota 120).