Pronunciato incostituzionale sulla (in)delibabilità ecclesiastica della Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili
SOMMARIO: A) I cinque principi-pilastro enunciati dalle Sezioni Unite Civili della Corte Italiana di Cassazione per la delibabilità o melius per la non delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale - B) Il principio di diritto della delibabilità anche in caso di incompatibilità relativa e la sua apparente apertura alle sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle dell’Unione Europea - C) Il caso specifico (dolo) e l’errore soggettivo non delibabile. Il vulnus all’art. 7 della Costituzione Italiana - D) Il potere dato alla Corte Italiana di Appello di dare una diversa qualificazione alla fattispecie di nullità matrimoniale secondo il contenuto della norma civile italiana e secondo il parametro di interpretazione della giurisprudenza civile. Tassativi e oggettivi i vizi del consenso contenuti nell’art. 122 codice civile italiano - E) Il distinguo tra incompatibilità assolute e incompatibilità relative con l’ordine pubblico interno italiano e l’apparente apertura per le sentenze ecclesiastiche rispetto a quelle statuali dell’UE - F) L’errore-vizio delibabile solo se su qualità oggettiva-permanente-tassativa secondo il parametro della coscienza sociale comune - G) Il principio di diritto originato dal principio del matrimoniosolidarietà e dalla supremazia di una indefinita coscienza sociale comune inficia il regime matrimoniale concordatario e il comune sentire del cittadino cattolico, positivizzato nell’ordinamento canonico. Il vulnus agli artt. 7 e 24 della Carta Costituzionale.
The author
Professore associato di Diritto penale e comparato nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno, avvocato rotale.