Le Sezioni unite e l''indifferenza' del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato -
1 - E' indiscutibile il ruolo crescente del diritto di matrice giurisprudenziale nel difficile percorso di armonizzazione dell'ordinamento ai principi di vertice della nostra democrazia, laica e pluralista. Tra le giurisdizioni superiori, la Corte di Cassazione ha raggiunto uno standing centrale, dimostrandosi interlocutore sensibile e attento nel 'dialogo silenzioso' con la dottrina. Gli ultimi anni contano numerosi provvedimenti che hanno segnato le tappe di un cammino di transizione verso traguardi di maturità sistematica, e coerenza assiologica, dell'ordine giuridico della Repubblica. Mi riferisco, per limitarmi ai casi più dibattuti, alle Sezioni unite civili del 2013 sull'obbligo (poi negato dal giudice delle leggi nella controversa sentenza n. 52 del 2016) di apertura per il Governo delle trattative con le confessioni religiose richiedenti; del 2014 sul carattere ostativo della convivenza ultratriennale al riconoscimento civile delle pronunce ecclesiastiche di nullità matrimoniale; del 2017 in materia di interpretazione rispettosa dell'art. 7, primo comma, Cost. del divieto di "ogni ingerenza" statale sugli enti centrali della Chiesa cattolica. Ancora, più recenti, spiccano l'ordinanza della prima sezione civile su diritto alla propaganda ateistica e divieto di discriminazioni e, a fine 2020, la sentenza della terza sezione civile su diritto all'autodeterminazione in materia di (rifiuto del testimone di Geova al) trattamento sanitario e libertà di professione della fede. (segue)