Le attività di culto nella scuola pubblica, tra laicità, «libertas Ecclesiae» e libertà religiosa collettiva -
SOMMARIO: - 1. Premessa. Il "ritorno" della religione e la riaffermazione degli Stati nazionali nell'ultimo quarto di secolo; l'"accerchiamento" della laïcité - 2. Il mancato sviluppo di una metodica giurisprudenziale focalizzante la "specificità" della laicità italiana; l'emersione di un trend individuante solo i (relativi) profili comuni alla laïcité - 3. Un caso paradigmatico: la sentenza n. 166 del 2016 del T.A.R. Emilia Romagna sul tema dello svolgimento di attività cultuali nella scuola pubblica - 4. Il quadro normativo e giurisprudenziale del ventennio scorso: le ignorate direttrici speciali (implicitamente) favorevoli; l'interpretazione "stretta" (d'indole separatista) della normativa generale scolastica negli anni '90 e quella successiva "pragmaticamente ampia" (a fronte delle concorrenti novità socio-culturali e di sistema) - 5. Gli ultimi anni: il mancato intervento del Legislatore atto a orientare in senso costituzionale le scelte della P.A.; l'incrementale difficoltà di quest'ultima a prevenire/gestire le potenziali insorgenti "micro-conflittualità"; la conseguente adozione d'un registro prudenziale "minimalista" – 6. La non condivisibile soluzione accolta dal T.A.R. (sentenza n. 166 del 2016) di contrarietà netta allo svolgimento di atti di culto a scuola. L'incidenza del trend "intrinsecamente separatista"; il cono d'ombra sulle specificità della laicità italiana; la perdita di vista delle direttrici con esse congruenti e delle garanzie ivi offerte alla " Libertas Ecclesiae " e alla libertà religiosa collettiva - 7. Conclusioni: l'urgenza di un intervento legislativo statuale, e di un'iniziativa chiarificatrice a livello bilaterale, a presidio delle libertà fondamentali in discussione.
The author
* Ricercatore di Diritto canonico ed ecclesiastico, ** Professore a contratto di Diritto ecclesiastico, ambedue nell’Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Giurisprudenza.
Notes
Il contributo, sottoposto a valutazione, è frutto della riflessione comune dei due Autori; tuttavia, i paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono opera di Fabiano Di Prima, i paragrafi 5, 6, e 7 di Marco Dell’Oglio.