L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: esegesi e suggestioni -
SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della ‘calamita processuale’ - 7. Una ‘potestas sanandi’ ampliata a norma dell’art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d’impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull’appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l’interposizione dell’appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell’imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni.
Procedural aspects of the recent reform of the “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: an interpretation and some suggestions
ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.
The author
Professore incaricato di Diritto processuale canonico nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto canonico.
Notes
Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated.