La decisione della II sez. della Corte europea dei diritti dell’uomo del 20 ottobre 2009 sul “Caso Lombardi Vallauri”, pur manifestando un formale ossequio rispetto all’orientamento dell’unico precedente costituzionale in materia, introduce dei forti elementi di novità in rapporto alla dialettica libertà della scuola vs. libertà nella scuola.
Il quadro interno di riferimento entro cui si colloca tale vicenda è noto: con la s.n. 195/1972, emanata a seguito del “Caso Cordero”, la Corte costituzionale sancì, forse senza ponderare adeguatamente i termini delle sue affermazioni, che “non contrasta con l’art. 33 la creazione di università libere, che possono essere confessionali o comunque ideologicamente caratterizzate” e che dall’inquadramento fra le persone giuridiche di diritto pubblico “non consegue che dell’Università Cattolica siano state attenuate l’originaria destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale”, per poi concludere che “negandosi ad una libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità ... (Continua)