Brevi note in tema di vigenza delle leggi italiane nello Stato della Città del Vaticano -
La creazione dello Stato della Città del Vaticano, come organismo autonomo, indipendente e sovrano e come tale distinto dalla Santa Sede, non subentrato al vecchio Stato della Chiesa, estinto per “debellatio” dopo l’occupazione di Roma avvenuta nel 1870; esso nasce in conseguenza dei Patti del Laterano dell’11 febbraio 1929 e costituisce uno stato “unicum” nel suo genere per garantire, anche territorialmente, l’indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica. Tale Stato è regolato dal 7 giugno 1929 da sei leggi organiche emanate dal Governatorato della Città del Vaticano, di cui la seconda legge riguarda le fonti del diritto di questo nuovo Stato; infatti la II legge organica dispone che le fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano siano “in primis” “leggi fondamentali” costituite da una “costituzione” pubblicata negli Acta Apostolicae Sedis (e successivamente modificata dal “motu-proprio” di Giovanni Paolo II del 26 novembre 2000), dal Codex juris canonici e, in via suppletiva per le materie non disciplinate dalle leggi vaticane, dalle leggi e dai codici vigenti in Italia l’8 giugno 1929 ed anche dalle consuetudini vigenti alla stessa data recepite come oggetto di rinvio materiale o recettizio dal legislatore Vaticano. (Continua)
The author
già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Salerno.