Autonomia del diritto ecclesiastico? -
Molti anni or sono, quand’ero studente nella Facoltà di Giurisprudenza della Università di Ferrara, ricordo che, per poter sostenere l'esame di diritto ecclesiastico, bisognava aver superato in precedenza l'esame di diritto canonico. Successivamente questa regola fu ammorbidita nel senso che l'esame di diritto ecclesiastico comprendeva buona parte del corso di diritto canonico. Ovvero, veniva meno la propedeuticità del diritto canonico, sostituita però da un programma di diritto ecclesiastico infarcito obbligatoriamente da notevoli parti di diritto canonico. La giustificazione portata sosteneva che non era possibile comprendere a fondo gli istituti del diritto ecclesiastico non avendo conoscenza degli istituti del diritto canonico. Si trattava in effetti di una proiezione del diritto canonico nel diritto statale nel quale e attraverso il quale si inverava. Le norme costituzionali relative al fatto religioso erano semplicemente accennate nei testi istituzionali e avevano la funzione prevalente e forse unica di offrire una copertura al sistema del diritto ecclesiastico. (Continua)
The author
già professore ordinario di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara.