1 - Che il processo matrimoniale canonico abbia titolo per particolari (o, se si preferisce, speciali, sia pure in senso forte) connotazioni e considerazioni giuridiche, non è solo una sottolineatura correntemente e universalmente operata dagli interpreti, ma è, ancor prima, una risultanza emergente in modo inoppugnabile dal dato normativo. Per ultimo, anche il Preambolo della Dignitas connubii avverte che le norme relative ai giudizi in genere e quelle sul giudizio contenzioso ordinario debbono essere applicate – rispettando, del resto, un preciso dettato del can. 1691, C.i.c. – solo in quanto compatibili con la materia in discussione («nisi rei natura obstet») e, inoltre, osservate le peculiari previsioni per le cause sullo stato delle persone e per quelle di pubblico interesse («servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes»). (continua)