Un passo indietro sul fronte dei diritti di libertà e di eguaglianza in materia religiosa [?] -
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La corte ritiene ammissibile l’intervento, nel giudizio costituzionale, dell’associazione privata degli atei e degli agnostici razionalisti. Funzione e importanza dei gruppi sociali organizzati per l’affermazione dei diritti verso e contro le religioni – 3. L’uaar può essere considerata una confessione religiosa? – 4. Non è ammesso un controllo giurisdizionale sulle decisioni del consiglio dei ministri riguardanti l’avvio delle trattative per la stipulazione di eventuali intese tra una confessione religiosa e lo Stato. Ma “ci sarà pure un giudice a Berlino!” – 5. Potere politico, potere amministrativo e potere giurisdizionale in tema di diritti dei gruppi religiosi in Italia – 6. Ragioni della politica e ragioni del diritto: una scelta metodologica . Dubbi, nella fattispecie, sul ruolo del parlamento come organo di garanzia che esercita il controllo sul governo – 7. 2 aprile 1966: il ricordo di una giornata particolare di cinquant’anni fa.
L'autore
Professore emerito di Diritto amministrativo nell'Università di Roma "la Sapienza"
Note
Questa nota di commento alla sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2016, non sottoposta a valutazione, è pubblicata anche in Nomos (rivista telematica), 1, 2016