Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali -
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La facoltà speciale n. I: «Le sentenze rotali che dichiarano la nullità del matrimonio siano esecutive, senza che occorra una seconda decisione conforme»: 2.1. La prima facoltà speciale vieta l’appello contro la sentenza rotale che dichiara per la prima volta la nullità del matrimonio?; 2.2. Il diritto di appello alla Rota Romana e le fattispecie in cui la Rota può emettere una prima sentenza “pro nullitate matrimonii”; 2.3. Cenni minimi sulle conseguenze della prima facoltà speciale sulla delibazione della prima sentenza a favore della nullità del matrimonio – 3. La facoltà speciale n. II: «Dinanzi alla Rota Romana non è possibile proporre ricorso per la N.C.P. [“nova causae propositio”], dopo che una delle parti ha contratto un nuovo matrimonio canonico» – 4. La facoltà speciale n. III: «Non si dà appello contro le decisioni rotali in materia di nullità di sentenze o di decreti» – 5. La facoltà speciale n. IV: «Il Decano della Rota Romana ha la potestà di dispensare per grave causa dalle Norme Rotali in materia processuale», con particolare riferimento alla modifica dei turni giudicanti per affidare le cause a collegi “videntibus septem iudicibus” – 6. La facoltà speciale n. V: «Siano avvertiti gli Avvocati Rotali circa il grave obbligo di curare con sollecitudine lo svolgimento delle cause loro affidate, sia di fiducia che d’ufficio, così che il processo davanti alla Rota Romana non ecceda la durata di un anno e mezzo» – 7. Brevissime conclusioni – Appendice (Testo delle facoltà speciali della Rota Romana, 11 febbraio 2013) –
Procedural Novelties concerning the Roman Rota: The Special Faculties
ABSTRACT: On 11 February 2013, Benedict XVI introduced important modifications to the marriage nullity process before the Roman Rota under the formal title of “special faculties” granted for a period of three years, for the purpose of substantially reducing the backlog of causes pending before the Apostolic Tribunal. The first faculty provides that the Rotal sentence that first declares the nullity of marriage is executable, also partially abrogating for three years the obligation of the double conforming sentence introduced by Benedict XIV in 1741. The author of the commentary, distancing himself from the interpretation of this faculty that has been adopted by the Rota, holds that this faculty does not prohibit the presentation of an appeal within the peremptory time limits foreseen by the proper norms of the Roman Rota. The second faculty impedes the presentation of a nova causae propositio before the Rota against a sentence declaring the nullity of marriage when one of the spouses has proceeded to contract a new canonical marriage. Very brief comments are made about the other three special faculties.
L'autore
Professore ordinario di Diritto processuale nella Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Diritto Canonico, Roma
Note
Il contributo, accettato dal Direttore, riproduce la Relazione al “V Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico” della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce (Roma, 16-20 settembre 2013), ed è destinato alla pubblicazione negli Atti del Corso, per i tipi della Edusc, Roma.