L’utilizzo della quota dell’otto per mille a diretta gestione della Chiesa cattolica alla luce del diritto penale italiano: l’insostenibile configurazione delle funzioni svolte dal vescovo come ‘pubblico servizio’ - di Geraldina Boni, Manuel Ganarin, Alberto Tomer

The utilization of the ‘Eight per Thousand’ quota directly managed by the Catholic Church in light of Italian criminal law: the untenable configuration of the bishop’s functions as ‘public service’

ABSTRACT: Nell’ambito del finanziamento delle confessioni religiose, il meccanismo dell’otto per mille è senz’altro quello intorno a cui si catalizzano i maggiori dibattiti, spesso incentrati su temi quali l’esclusione dal medesimo delle confessioni prive di intesa con lo Stato o le modalità di ripartizione delle rispettive quote. Meno di frequente, invece, ci si è posti il quesito se possano esservi conseguenze, dal punto di vista del diritto penale italiano, per il vescovo di una diocesi in favore della quale la Conferenza Episcopale Italiana abbia erogato dei finanziamenti poi sottratti, però, all’uso predeterminato dalla legge n. 222 del 1985: interrogativo a cui alcuni avrebbero tentato di rispondere presupponendo che la gestione dei fondi in parola costituisca una ‘manifestazione di funzione pubblica’. Allo scopo di vagliare l’effettiva consistenza di tale asserzione, il presente contributo approfondisce i diversi profili coinvolti, dalla specificità del sistema dell’otto per mille alla normativa predisposta dall’episcopato italiano in materia, dalle implicazioni della distinzione degli ordini tra Stato e Chiesa ai fondamenti delle qualifiche di ‘pubblico ufficiale’ e di ‘incaricato di pubblico servizio’: giungendo alla conclusione che l’attribuzione di queste ultime a un vescovo, nell’esercizio dell’attività in parola, appare un’ipotesi non sostenibile.

ABSTRACT: In the context of the financing of religious denominations, the ‘Eight per Thousand’ mechanism is undoubtedly the one that attracts the main debates, which often center on issues such as the exclusion of denominations without an agreement with the State or the methods of distribution of the respective shares. A question that has been posed less frequently, instead, is the one regarding whether there may be consequences, from the point of view of Italian criminal law, for the bishop of a diocese in favor of which the Italian Bishops’ Conference had provided funds that, however, have then not been used for the purposes predetermined by law no. 222 of 1985: a doubt to which some have attempted to answer by assuming that the management of such funding constitutes a ‘manifestation of public function’. In order to assess the actual consistency of this assertion, the essay examines the various aspects involved, from the specificity of the ‘Eight per Thousand’ system to the Italian episcopate’s rules on the matter, from the implications of the distinction of orders between State and Church to the foundations of the qualifications of ‘public official’ and ‘public service officer’: eventually reaching the conclusion that the attribution of the latter to a bishop, in the exercise of the activity in question, appears to be an untenable hypothesis.

SOMMARIO: 1. Il passaggio dai supplementi di congrua alla ripartizione dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nel segno dell’armonizzazione con la Carta fondamentale - 2. La tesi della Procura della Repubblica secondo cui la Conferenza Episcopale Italiana “utilizza fondi pubblici [...] per conto dello Stato italiano” e l’attività del vescovo, configurandosi quale “gestione diretta di fondi pubblici italiani per scopi propri dello Stato Italiano, è manifestazione di funzione pubblica, disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione”: la radicale incompatibilità di tale ricostruzione con il quadro costituzionale, pure nella sua immediata proiezione in ordine ai rapporti finanziari tra Stato e confessioni religiose - 3. Struttura e funzionamento del finanziamento pubblico alla Chiesa cattolica (e alle altre confessioni religiose) - 3.1. Morfologia del flusso finanziario pubblico e utilizzazione delle somme stanziate: attribuzioni e competenze - 3.2. I controlli da parte dello Stato - 3.3. Ruolo e prerogative della Conferenza Episcopale Italiana - 3.4. La posizione del vescovo che riceve le somme derivanti dall’otto per mille - 4. L’impossibile qualificazione del vescovo come ‘pubblico ufficiale’ ovvero come ‘incaricato di pubblico servizio’ e delle attività svolte dalla Chiesa in termini di ‘pubblico servizio’ - 4.1. In base al diritto penale italiano - 4.1.1. Una premessa. La centralità della qualifica soggettiva pubblicistica e i suoi elementi definitori - 4.1.2. ‘Finalità pubblicistiche’ e ‘esercizio della funzione ecclesiastica’: un’inconciliabilità attestata dalla figura del ministro di culto - 4.1.3. L’erogazione di fondi vincolati a destinazioni pubbliche. I termini di paragone offerti dalla legislazione e dalla giurisprudenza e la loro incompatibilità con il sistema dell’otto per mille - 4.1.4. (segue) La distanza bilateralmente confermata tra ‘obiettivi di carattere religioso curati dalla Chiesa cattolica’ e ‘interessi dello Stato italiano’ - 4.1.5. Un esito inevitabile: l’improponibile attribuzione alle funzioni del vescovo delle ‘vesti’ proprie del pubblico servizio - 4.2. In base a una lettura coerente dell’ordinamento giuridico italiano - 5. Il sindacato dello Stato e della magistratura italiana sugli ‘scopi di carattere religioso’, ovvero sulle ‘esigenze di culto’ e gli ‘interventi caritativi’: un’impostazione giurisprudenziale che implica una compromissione del principio supremo di laicità.