Libertà religiosa e costituzione -
La prima e più importante finalità di una legge sulla libertà religiosa per porre definitivamente in disparte la legge n. 1159/29 sui culti ammessi nello Stato, è il rispetto rigoroso e puntuale della Costituzione repubblicana la quale, come è noto, dedica ai vari aspetti del problema diversi articoli, ponendosi in campo europeo come un unicum in quanto le altre Costituzioni toccano il problema religioso molto superficialmente quasi con fastidio e in forma stringatissima. Ma, a quale Costituzione deve fare riferimento il legislatore? A quella espressa dalla letteralità delle norme, a quella interpretata dalla dottrina,spesso più preoccupata. di se stessa e della propria immagine che non dell’immagine che aveva voluto offrire il costituente,o quella infine uscita dalle interpretazioni delle varie corti costituzionali espresse soprattutto negli ultimi vent’anni? (Continua)
L'autore
Professore straordinario di Storia e sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Ferrara
Note
Il contributo è destinato alla pubblicazione sul prossimo numero de "Il Diritto ecclesiastico".