La via italiana all’incertezza costituzionale: il caso dell’ora di religione -
La sentenza del Tar del Lazio è figlia legittima della giurisprudenza costituzionale sulla natura dell’ora di religione cattolica (in seguito: i.r.c.) nelle scuole pubbliche: la sentenza 203/89, famosa perché affermò la laicità come principio supremo dell’ordinamento costituzionale, e il suo supplemento n. 13/1991. Qualche obiter dictum, qualche incauto (e contraddittorio) svolazzo, che pur vi si rinviene, come poi si vedrà, si deve solo ad un eccesso di parafrasi, non del tutto riuscita, delle sentenze della Corte. Ma il decisum non ne è che un’applicazione pratica, quasi sillogistica, ad ordinanze ministeriali che, incuranti e in violazione del diritto costituzionale vivente, si riagganciano impudentemente alla prassi e alla giurisprudenza amministrative, travolte appunto da quelle sentenze. Le ordinanze ministeriali in questione sono quelle che, anno per anno, disciplinano l’attribuzione dei crediti scolastici per gli esami di Stato. (Continua)
L'autore
Professore ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.
Note
Nota a Tar Lazio 17 luglio 2009, n. 7076, in corso di pubblicazione su "Questione giustizia".