Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche italiane davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea -
SOMMARIO: 1. La direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato e i meccanismi di definizione della politica sociale europea - 2. Cenni sulla disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo determinato risultante dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della direttiva 1999/70/CE, e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - 3. La posizione ricoperta dall’insegnante di religione nell’ambito dell’ordinamento del personale docente della scuola - 4. La vertenza riguardante gli insegnanti di religione cattolica e le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte di giustizia - 5. L’eventuale incidenza dell’impegno dell’Unione a salvaguardare lo status previsto per le confessioni religiose dal diritto nazionale (art. 17 TFUE) - 6. La tutela antidiscriminatoria degli insegnanti di religione: a) l’assenza di una discriminazione per motivi di religione rispetto alla posizione degli altri supplenti della scuola pubblica - 7. (segue) b) L’inapplicabilità della clausola 4 dell’Accordo quadro - 8. La prevenzione degli abusi della successione dei contratti a tempo determinato per gli insegnanti di religione: in particolare le “ragioni obiettive” che possono giustificare il rinnovo - 9. Conclusioni.
The Employment Relationship of Religious Education Teachers in Italian State Schools before the Court of Justice of the European Union
ABSTRACT: The Italian legislation excludes the transformation of successive fixed-term contracts into contracts of indefinite duration in the teaching sector. This also applies to Catholic religious education teachers. The present paper analyses the decision of the Court of Justice of the European Union in case C-282/19, which dealt with the issue of the compatibility of such a rule with the framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP (annexed to Council Directive 1999/70/EC of 28 June 1999) and with the prohibition of discrimination on grounds of religion (Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000). According to the Author, the Court’s final indication for the referring court, to verify whether an interpretation of the national provisions which is consistent with the framework agreement is possible, is not easily practicable, because the “obligation on a national court to refer to the content of a directive when interpreting and applying the relevant rules of domestic law […] cannot serve as the basis for an interpretation contra legem”, as noted by the Court.
L'autore
Professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell’Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Giurisprudenza.
Note
Contributo sottoposto a valutazione - Article peer evaluated. Il testo della sentenza 13 gennaio 2022 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (ripreso dal sito https:/curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=252122&text =&dir=&doclang=IT&part=1&occ=first&mode=req&pageIndex=0&cid=230187) è riportato in calce per comodità del lettore.