Atti insanabili -
È insanabile l’atto giuridico che presenta in una o più fasi del procedimento che concorre alla sua formazione un vizio che non può essere corretto. L’atto giuridico insanabile, pertanto, non può produrre effetti e, qualora li producesse essi non potrebbero essere altro che nulli. Come è noto l’atto giuridico, inteso in senso stretto, è il comportamento umano che rileva quale semplice presupposto di effetti giuridici, che possono anche essere disposti non dal soggetto agente, ma dalla legge; mentre in senso lato l’atto giuridico è sempre qualunque fatto giuridico alla cui esistenza è necessario il concorso della volontà dell’uomo, così che ’aspetto volontaristico diventa uno degli elementi qualificanti l’atto medesimo. (Continua)
L'autore
Professore ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste
Note
La voce è destinata alla pubblicazione, in lingua spagnola, nel "Diccionario general de Derecho canónico" edito dall’Instituto Martìn de Azpilcueta, Universidad de Navarra.