“A chiare lettere” – Transizioni • La trascrizione nei registri dello stato civile del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero (di g. c.) -
La trascuratezza del legislatore - incurante dei moniti della Corte costituzionale di assolvere "con la massima sollecitudine" (sentenza n. 170 del 2014) il compito di disciplinare le unioni civili tra persone dello steso sesso - affida alla supplenza dei giudici e alla solerzia dei sindaci, quali ufficiali dello stato civile, l'incombenza di risolvere in modo occasionale il problema della trascrivibilità nei registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero. Il numero accresciuto di ordinamenti nazionali (europei ed extra-europei) che hanno disciplinato le nozze tra omosessuali, la facilità degli spostamenti delle persone, il favore verso la circolazione degli status che caratterizza la riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, l’allentamento delle barriere dell’ordine pubblico ostative alla trascrizione di atti formati all’estero, mettono a dura prova l'ostinazione a resistere al cambiamento e mostrano la fallacia della pretesa di disporre per via di circolari ministeriali la cancellazione d’ufficio, a istanza dei prefetti, delle trascrizioni eventualmente eseguite. (Continua)
L'autore
già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria"
Note
nota a Tribunale Grosseto, sezione civile, decreto 26 febbraio 2015