“A chiare lettere – Transizioni” • Esenzioni fiscali a favore delle confessioni e aiuti di stato: le quattro condizioni ex art. 107, paragrafo 1, TFUE e il tetto massimo di 200.00 euro - di Giuseppe Casuscelli

Il trattamento fiscale preferenziale previsto in molti Paesi dell’Unione Europea per le confessioni religiose e per gli enti religiosi e, più in generale, il finanziamento pubblico, diretto o indiretto, di cui essi possono godere – in forza di speciali discipline concordatarie o di diritto comune - deve misurarsi con la previsione del primo comma dell’art. 107 TFUE che dispone essere “incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. L’Italia ha già sperimentato quanto spinoso sia il problema sollevato dall’interpretazione della norma con specifico riferimento al (mancato) pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da parte di enti ecclesiastici che svolgevano (anche) attività imprenditoriale nel settore alberghiero e in quello scolastico.